È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 16.05.2020 il D.L. 33/2020, il quale delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Dal 17 maggio, infatti, hanno cessato di avere efficacia le previsioni del D.P.C.M. 26.04.2020, che aveva disciplinato l’avvio della Fase 2, prevedendo la riapertura dei cantieri e di alcune attività produttive.
Nei giorni scorsi l’Inail aveva pubblicato tre documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio: i primi due relativi alle attività ricreative di balneazione e in spiaggia e all’attività di ristorazione, e, il terzo, dedicato al settore della cura della persona. Si trattava di documenti aventi valore scientifico, che hanno rappresentato delle linee di principio.
Il D.L. 33/2020 non richiama quindi i suddetti protocolli, ma prevede il necessario rispetto dei protocolli adottati dalle singole Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Solo in assenza di protocolli regionali troveranno applicazione i protocolli adottati a livello nazionale.
Il mancato rispetto dei protocolli regionali (o, in mancanza, di quelli nazionali) comporterà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite poi con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, D.L. 19/2020, che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Nell’ambito della conferenza stampa di sabato sera, 16 maggio, è stata inoltre annunciata l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 17 maggio 2020 e relativi allegati. con le norme attuative del D.L. 33/2020, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata di domenica 17 maggio.
A questo Decreto sono poi seguite le Ordinanze della Regione Piemonte e della Regione Lombardia.
Pilastro fondamentale del Decreto è il protocollo sulle riaperture, che Governo e Regioni hanno pubblicato in piena notte.
Tutte le misure del DPCM
Ecco le misure principali in vigore da oggi, lunedì 18 maggio:
– obbligo di mascherina nei luoghi chiusi eccetto gli under 6. Vanno bene anche le mascherine autoprodotte, purché multistrato (come detto, in Lombardia l’obbligo vale anche nei luoghi all’aperto);
– i soggetti con febbre superiore ai 37,5 gradi devono restare a casa;
– distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
– dal 15 giugno possibili i centri estivi per i bambini anche nei luoghi chiusi, rispettando i protocolli (ad esempio un adulto ogni 5 bambini sotto i 5 anni di età); – è consentita l’attività motoria ma con almeno due metri di distanza;
– gli eventi sportivi sono ancora sospesi, gli allenamenti consentiti ma a porte chiuse;
– dal 25 maggio riaprono palestre, piscine, circoli sportivi (in Lombardia invece restano chiusi fino al 31 maggio);
– restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
– lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo con forma statica e con distanziamento;
– restano chiuse sale giochi, scommesse, bingo;
– dal 15 giugno riaprono cinema, teatri, sale da concerto. Obbligo distanza interpersonale di un metro. All’aperto massimo mille spettatori, al chiuso 200.
– restano chiuse le discoteche, all’aperto e al chiuso, le fiere e i congressi;
– l’accesso nei luoghi di culto e le funzioni religiose avvengono secondo i protocolli stipulati con le confessioni religiose;
– riaprono musei, biblioteche, con contingentamento e rispetto del protocollo stipulato con le Regioni;
– resta sospesa la frequenza nelle scuole e nelle universita, eccetto i corsi di formazione in medicina generale;
– sono sospese le attività di centri culturali, sociali e centri benessere e termali;
– gli accompagnatori non possono permanere nei pronto soccorso;
– le visite nelle Rsa e hospice sono limitate;
– ripartono attività commerciali al dettaglio, bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, barbieri, parrucchieri, nel rispetto del protocollo con le Regioni;
– restano aperti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e la filiera agroalimentare;
– le attività degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive sono esercitate secondo il protocollo con le Regioni
– le attività produttive continuano ad esercitarsi secondo le regole del protocollo tra Governo e parti sociali del 24 aprile;
– si raccomanda alle persone anziane di non uscire di casa se non per stretta necessità;
– dal 3 giugno non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per la Ue, i Paesi Schengen, il Regno Unito. Per gli altri Paesi le limitazioni restano fino al 15 giugno;
– restano sospesi i servizi da crociera;
– le attività di trasporto proseguono secondo il protocollo di settore;
– è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone.
Il protocollo per la ristorazione
Sono previste una serie di indicazioni da applicare per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, catering.
- Adeguata informazione sulle misure di prevenzione
- No all’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C
- Prodotti igienizzanti a disposizione di clientela e personale in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno
- Privilegiare l’accesso su prenotazione per chi ha posti a sedere, mantenendo l’elenco delle prenotazioni per 14 giorni
- Ingresso limitato nei locali senza posti a sedere per consentire il distanziamento interpersonale di 1 metro
- Dove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici)
- Tavoli disposti con sedute che garantiscano almeno 1 metro di separazione tra i clienti (esclusi familiari e conviventi); in alternativa, barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet
- consumazione al banco consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti (esclusi familiari e conviventi);
- consumazione a buffet non consentita.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e procedere a frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, il ricircolo dell’aria.l
- La cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi), oppure il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non rimangono seduti al tavolo
- Al termine di ogni servizio al tavolo, disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc)
- Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere
Il protocollo per parrucchieri ed estetiste
Le indicazioni che si applicano al settore della cura della persona: acconciatori, barbieri ed estetisti.
- Adeguata informazione sulle misure di prevenzione
- Accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenendo l’elenco delle presenze per 14 giorni
- No all’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C
- Permanenza dei clienti all’interno dei locali solo per il tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti
- Delimitare con barriere fisiche, se possibile, l’area di lavoro
- Mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori
- Eliminare riviste e materiale informativo di uso promiscuo
- L’operatore e il cliente, durante la prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro e indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, associati a rischi specifici propri della mansione)
- Per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola
- L’operatore deve procedere a frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli (monouso per gli estetisti)
- I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori
- Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente e regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni escludendo totalmente, per gli impianti di condizionamento, il ricircolo dell’aria.
- Inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
- La cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione
Per quanto riguarda, poi, le attività produttive industriali e commerciali, il D.P.C.M. continua a richiamare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali, così come continua a trovare applicazione il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.
Allo stesso modo, per le attività professionali continua ad essere raccomandato che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Il D.P.C.M. indica, infine, la data del 25 maggio per la riapertura di piscine e palestre e quella del 3 giugno per le spiagge, rinviando invece al 15 giugno l’apertura di teatri e cinema. Sempre il 15 giugno riprenderanno i servizi di carattere ludico-ricreativo per i bambini.
Sul fronte degli spostamenti, invece, il D.L. 33/2020 prevede libertà degli spostamenti all’interno della Regione da oggi, 18 maggio.
Dal prossimo 3 giugno saranno invece consentiti gli spostamenti tra Regioni, cadendo l’obbligo di autocertificare le comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o i motivi di salute (salvo specifici provvedimenti che si renderanno necessari con riferimento a determinate aree del territorio nazionale).
Rimaniamo a vostra disposizione per chiarire eventuali dubbi.
Cordiali saluti