Anche quest’anno abbiamo assistito alla corsa al rush finale per l’approvazione nei tempi della Legge di Bilancio 2024 che è avvenuta venerdì 29 dicembre 2023 con entrata in vigore dal 01 gennaio 2024.
Mutui prima casa
Viene differito al 31.12.2024 il regime speciale ai sensi del quale la misura massima della garanzia[1] per la prima casa viene elevata, per le categorie prioritarie, dal 50 fino all’80% della quota capitale:
- qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, e
- per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (LTV).
È stato poi previsto che per l’anno 2024, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le citate categorie aventi priorità per l’accesso al credito i nuclei familiari con i requisiti riassunti nella successiva tabella e per le rispettive garanzia:
a) | ¨ 3 figli di età inferiore a 21 anni, e
¨ ISEE non superiore a 40.000 euro annui |
Garanzia massima:
80% della quota capitale |
b) | ¨ 4 figli di età inferiore a 21 anni, e
¨ ISEE non superiore a 45.000 euro annui |
Garanzia massima:
85% della quota capitale |
c) | ¨ 5 o più figli di età inferiore a 21 anni, e
¨ ISEE non superiore a 50.000 euro annui |
Garanzia massima:
90% della quota capitale |
Esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Viene ridotto il cuneo contributivo per i lavoratori con redditi più bassi anche per il 2024. La misura è stata confermata con le stesse aliquote:
- 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 692 €;
- 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 923 €.
Vengono inoltre ridotti:
il cuneo contributivo per le donne con almeno 2 figli a carico |
l’IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF (con aliquota al 23%) |
Esclusione da tassazione dei fringe benefit
Viene confermata per il 2024 la disciplina dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti, che vede innalzato il limite[2] relativo al complessivo valore dei beni ceduti e dei servizi prestati da parte dei datori di lavoro (diversi dalla remunerazione) che non viene incluso nell’imponibile.
Per il 2024 l’elevamento del limite di esenzione (per ciascun periodo d’imposta) è pari:
1) |
a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico[3], anche qualora:
¨ il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore, nonché ¨ il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico, in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico |
2) | a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti |
Si ricorda che, nel limite delle somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro, rientrano anche:
- gli emolumenti per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e del gas naturale);
- le spese per il contratto di locazione della prima casa, oppure per gli interessi sul mutuo relativo alla prima
Detassazione dei premi di risultato
Viene estesa ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali – già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023 – dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati, come premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa. Si ricorda che il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime in oggetto è:
- pari a 000 euro (lordi),
- elevato a 000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto privato non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.
Riduzione Canone RAI
Limitatamente all’anno 2024 viene ridotto da 90 a 70 euro l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. canone ordinario o canone RAI).
Modifiche accise sui tabacchi
Si innalzano taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo per alcuni prodotti di tabacco, nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo, ossia dei seguenti oneri:
gli importi previsti per calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati |
accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette |
onere fiscale minimo sulle sigarette |
l’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione |
l’imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina |
Rivalutazioni terreni e partecipazioni
Come ogni anno ,viene riproposta la disciplina sulla rideterminazione dei valori di acquisto:
delle partecipazioni negoziate e non negoziate sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione |
dei terreni edificabili e con destinazione agricola |
posseduti al 01.01.2024 da:
- persone fisiche;
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali.
Tale affrancamento avviene tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 16% entro ilò 30/06/2024 on soluzione unica o con tre rate.
Plusvalenze su immobili oggetto di interventi “Superbonus”
Tra i redditi diversi del Tuir viene aggiunta la casistica delle plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, relative agli immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui al c.d. “Superbonus”.
In particolare la fattispecie riguarda gli immobili che abbiano visto l’effettuazione di interventi conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione. Vengono però esclusi da tale regola gli immobili:
- acquisiti per successione;
- adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari
- per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione, o
- qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
Tali plusvalenze sono determinate dalla differenza tra:
il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta |
il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo |
In presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Adeguamento rimanenze iniziali soggetti OIC
Agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali (quindi ai c.d. OIC adopter) viene data la possibilità di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.
I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023.
Ritenute su bonifici “parlanti” e su provvigioni varie
A decorrere dal 01.03.2024 viene elevata la ritenuta d’acconto dovuta dai beneficiari all’atto dei pagamenti relativi ai bonifici disposti:
- per beneficiare di oneri deducibili, o
- per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Si estende poi, a decorrere dal 01.04.2024, la ritenuta d’imposta a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di:
commissione |
agenzia |
mediazione |
rappresentanza di commercio |
procacciamento di affari |
anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese:
- direttamente alle imprese di assicurazione, e
- ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Modifiche IVIE e IVAFE
Vengono apportate alcune modifiche in tema di imposte patrimoniali sui beni detenuti all’estero – già oggetto di monitoraggio fiscale.
Con le modifiche in esame:
- l’aliquota ordinaria IVIE è elevata all’1,06% (dallo 0,76%);
- l’aliquota dell’IVAFE è elevata dal 2 al 4 per mille annuo del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
- Restrizioni alle compensazioni dei crediti fiscali
Vengono introdotte diverse restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite, per le fattispecie che si verificano a partire dal 01.07.2024.
In primo luogo viene stabilito l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) – secondo modalità tecniche che verranno definite con successivo provvedimento – anche nel caso vengano utilizzati in compensazione c.d. orizzontale tramite delega di pagamento, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
Secondariamente si prevede che per i contribuenti che abbiano:
iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori |
accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione |
per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali:
- i termini di pagamento siano scaduti, e
- siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione,
è esclusa la facoltà di avvalersi della suddetta compensazione.
La legge di bilancio 2024 interviene inoltre per quelle compensazioni parziali, abbastanza residuali, in cui era ancora permesso predisporre il pagamento tramite home banking e per le quali è stato ora previsto l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Credito di imposta per attività di trasporto merci
Sono state estese alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 le modalità per il credito di imposta in favore delle imprese che:
1) | effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate |
2) | siano iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi |
nella misura massima del 12%, a fronte della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli di categoria euro 5 o superiore.
Se anche tu vuoi analizzare meglio la tua situazione personale, contattaci o prenota una consulenza online.