Patente a crediti: nuove funzionalità per il riconoscimento di ulteriori crediti

by | Ago 28, 2025

Patente a crediti 2025

Dal 10 luglio 2025 sul sito dedicato alla Patente a crediti, presente sul Portale dei Servizi online dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono state previste nuove funzionalità per l’accesso ai dati e per l’accreditamento degli ulteriori crediti aggiuntivi ai 30 riconosciuti in fase di prima richiesta della patente. Queste le novità.

1. Gli operatori economici già titolari della Patente alla data del 9 luglio 2025 potranno designare un proprio delegato utilizzando l’applicazione “Gestione deleghe”. In mancanza di delega, sull’applicativo “Patente a crediti” potrà operare esclusivamente il legale rappresentante/titolare

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2. Gli operatori economici che non sono ancora in possesso della Patente dovranno attestarsi sui sistemi INL tramite l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”.

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3. Sarà possibile, da parte del titolare della Patente e dei suoi delegati, visualizzare il numero di crediti presenti;

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4. Sarà possibile inserire ulteriori requisiti posseduti dall’azienda e dal lavoratore autonomo titolare della Patente a crediti. In particolare, la normativa prevede l’erogazione fino ad ulteriori 40 crediti, attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione.

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– fino a 30 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 4, c. 1, lett. C), n. 2 dell’allegato al D.M.)


 

Requisito Incremento crediti
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. 5
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del D.L.vo n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art.51 del D.L.vo n. 81/2008 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG- SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”. 4
i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli artt. 34, comma 2 e 37, comma 2, del D.L.vo n. 81/2008.

ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

i.) 6

ii.) 8

Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza. 3
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. 1
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. 3
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. 6
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 81/2008, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del D.L.vo n. 81/2008. 3
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente 2

 


– fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntiva (art. 4, c. 1, lett. C), n. 2 dell’allegato al D.M.)


 


Requisito Incremento crediti
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 1
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 2
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 4
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022. 2
Possesso della certificazione SOA di classifica I. 1
Possesso della certificazione SOA di classifica II. 2
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del D.L.vo n. 276/2003. 2
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2008, con esito positivo. 2
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. 2
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. 2
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’art. 109 del D.L.vo n. 36/2023. 2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 142/2001. 2

 


 

Per chiarimenti operativi per il riconoscimento dei sopraelencati crediti aggiuntivi si rimanda alla nota n. 288 del 15 luglio 2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

5. Verranno accreditati automaticamente un massimo di ulteriori 10 crediti basati sull’anzianità di iscrizione in CCIAA dell’impresa. I professionisti che non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, le imprese e i lavoratori autonomi non italiani, potranno autodichiarare la data di anzianità con riferimento al possesso della partita IVA o all’iscrizione alla Gestione previdenziale. Negli anni i crediti verranno incrementati in base all’anzianità progressivamente acquisita.

6. Sarà possibile, da parte del titolare della Patente e dei suoi delegati, visualizzare il numero di crediti presenti;

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7. Sarà possibile visualizzare i crediti anche da parte di tutti i soggetti abilitati e direttamente interessati a verificare il dato in questione. Si tratta dei seguenti soggetti:

– Pubbliche Amministrazioni (ai fini della verifica nei procedimenti di appalto),

– Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali o territoriali),

– Organismi paritetici,

– Responsabile dei lavori,

– Coordinatori per la sicurezza,

– Committenti che intendano affidare lavori a imprese o autonomi operanti nei cantieri edili.

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8. Per i soggetti non italiani privi di identità digitale  e per i professionisti che operano nei cantieri non ancora in possesso della Patente a crediti, è prevista la possibilità di essere identificati attraverso una comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro, che potrà avvenire in presenza, via PEC o tramite i servizi MS Teams. Il soggetto potrà attestarsi e/o delegare altri soggetti possessori di identità digitale.

Luca Tarabella

Dottore Commercialista e Revisore Legale, opero professionalmente nel campo della consulenza fiscale e societaria, con un particolare focus nell’ambito dell’analisi di bilancio, del controllo di gestione, della pianificazione fiscale e dell’ecommerce. Sono attualmente Revisore Legale e Membro del Collegio Sindacale di Spa ed Srl.

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