Con la Circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026, l’Istituto ha introdotto una nuova disciplina delle rateazioni amministrative dei debiti contributivi, con l’obiettivo di agevolare le imprese nella gestione delle esposizioni contributive.
Le novità riguardano principalmente:
- l’aumento del numero massimo di rate concedibili;
- la possibilità di ottenere due rateazioni contemporaneamente;
- nuove regole per la revoca dei piani di ammortamento;
- una maggiore flessibilità nella gestione dei nuovi debiti contributivi.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
Rateazione fino a 60 rate mensili
La nuova disciplina consente di ottenere piani di pagamento fino ad un massimo di 60 rate mensili, rendendo più sostenibile il rientro dei debiti contributivi.
Possibilità di due rateazioni contemporaneamente
La principale novità consiste nella possibilità di avere due piani di rateazione amministrativa contemporaneamente attivi.
Ciò consente, ad esempio, ad un’azienda che sta già pagando una precedente dilazione di richiedere un nuovo piano per ulteriori debiti contributivi emersi successivamente, senza dover attendere l’estinzione della prima rateazione.
La seconda domanda può riguardare, ad esempio:
- note di rettifica ricevute successivamente;
- debiti accertati a seguito di verifiche ispettive;
- ulteriori contributi dovuti emersi dopo la concessione della prima rateazione;
- altra contribuzione ancora in fase amministrativa.
PRIMA E DOPO LA RIFORMA
| Aspetto | Prima | Dal 21 maggio 2026 |
| Numero massimo di rate | Fino a 24 (salvo autorizzazioni particolari) | Fino a 60 rate |
| Due rateazioni contemporanee | Non previste | Consentite (nel rispetto delle condizioni previste) |
| Gestione dei nuovi debiti | Generalmente occorreva attendere la chiusura della prima rateazione | Possibile richiedere una seconda rateazione |
QUALI DEBITI POSSONO ESSERE RATEIZZATI
La rateazione amministrativa riguarda i debiti contributivi ancora in fase amministrativa, ossia quelli che non sono ancora stati affidati all’Agente della riscossione.
Possono rientrare nella domanda, ad esempio:
- contributi denunciati ma non ancora versati;
- contributi versati tardivamente;
- importi richiesti mediante note di rettifica;
- somme accertate a seguito di verbali ispettivi;
- ulteriori esposizioni debitorie accertate dall’INPS.
La domanda deve comprendere l’intera esposizione debitoria esistente nei confronti dell’INPS alla data della richiesta, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
Non possono invece essere oggetto di rateazione amministrativa:
- debiti già affidati all’Agente della riscossione (cartelle di pagamento o avvisi di addebito già trasmessi per la riscossione coattiva);
- debiti per i quali la normativa prevede specifiche procedure di definizione diverse dalla rateazione amministrativa.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
La domanda può essere trasmessa:
- direttamente dall’azienda tramite i servizi online dell’INPS;
- tramite un Consulente del Lavoro o altro intermediario abilitato, delegato all’utilizzo dei servizi telematici dell’Istituto.
L’istanza viene presentata mediante l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale INPS.
QUANDO LA RATEAZIONE PUÒ NON ESSERE CONCESSA
La maggiore flessibilità introdotta dalla nuova disciplina è accompagnata da regole più rigorose.
In particolare, una nuova rateazione non può essere concessa quando:
- nei sei mesi precedenti è stata revocata una precedente rateazione amministrativa;
- risultano già due piani di rateazione contemporaneamente attivi, salvo estinzione di uno di essi.
QUANDO SI PERDE IL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE
La rateazione può essere revocata qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal piano di ammortamento.
In particolare, il beneficio viene meno quando:
- risultano non pagate (o pagate solo parzialmente) tre rate, anche non consecutive, successive alla prima;
- permane una situazione di morosità oltre i termini previsti dalla disciplina INPS;
- non vengono versati i contributi correnti maturati durante il piano di rateazione, salvo che gli stessi vengano tempestivamente regolarizzati mediante una seconda rateazione, ove ne ricorrano i presupposti.
È importante evidenziare che il pagamento puntuale delle rate del piano non è, da solo, sufficiente a mantenere il beneficio della dilazione.
La regolarità contributiva deve infatti essere mantenuta per tutta la durata della rateazione, mediante il versamento sia delle rate accordate sia della contribuzione corrente.
Qualora i nuovi debiti contributivi non vengano versati alle ordinarie scadenze né inseriti in una seconda rateazione, l’INPS potrà procedere alla revoca della dilazione, anche se tutte le rate del piano risultano regolarmente pagate
IN SINTESI
Le nuove disposizioni rappresentano un’importante opportunità per le imprese che necessitano di dilazionare il pagamento dei contributi previdenziali.
Le principali novità sono:
- possibilità di ottenere fino a 60 rate mensili;
- possibilità di avere due rateazioni contemporaneamente;
- gestione più flessibile dei nuovi debiti contributivi.
Occorre tuttavia prestare particolare attenzione al rispetto delle condizioni previste, poiché:
- il mancato pagamento di tre rate (anche non consecutive) comporta la revoca del piano;
- la revoca impedisce, per sei mesi, la concessione di una nuova rateazione;
- durante tutta la durata del piano devono essere regolarmente versati anche i contributi correnti.
Dottore Commercialista e Revisore Legale, opero professionalmente nel campo della consulenza fiscale e societaria, con un particolare focus nell’ambito dell’analisi di bilancio, del controllo di gestione, della pianificazione fiscale e dell’ecommerce. Sono attualmente Revisore Legale e Membro del Collegio Sindacale di Spa ed Srl.



