I nuovi colori e le nuove regole da lunedì 15 marzo

by | Mar 13, 2021

Il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 individua ulteriori misure in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti. Specifica inoltre che nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, fatta eccezione per le Regioni o Province autonome collocate in “zona bianca”, le disposizioni previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto Legge entra in vigore dal 15 marzo e resterà efficace fino al 6 aprile.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute a partire da lunedì 15 marzo la Lombardia ed il Piemonte sono  “zone rosse” per un periodo di 15 giorni.

Ecco quindi le regole da seguire:

SPOSTAMENTI

  • Sono vietati gli spostamenti all’interno del proprio comune salvo che per comprovate esigenze lavorative, necessità o salute
  • Sono vietati gli spostamenti all’interno del proprio comune per visite a parenti ed amici
  • Sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione e residenza
  • E’ vietato lo spostamento presso le seconde case anche se si trovano in zona bianca, arancione o rossa.

RISTORAZIONE

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
  • Consegna a domicilio sempre permessa senza restrizioni fino alle ore 22.00
  • Servizio di asporto consentito fino alle 22.oo
  • Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

ATTIVITA’ COMMERCIALI

  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (estetisti, centri estetici, parrucchieri, barbieri) ad eccezione di quelle individuate nell’allegato 24 più sotto riportato
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 più sotto riportato
  • Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Allegato 24
Servizi per la persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 23
Commercio al dettaglio

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

SCUOLE E SPORT

  • In zona rossa scuole chiuse comprese scuole dell’infanzia ed elementari. Resta salva la possibilità di svolgere attività i presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzai l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educatici speciali.
  • Tutte le attività nei centri sportivi sono sospese
  • È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale

 

Luca Tarabella

Dottore Commercialista e Revisore Legale, opero professionalmente nel campo della consulenza fiscale e societaria, con un particolare focus nell’ambito dell’analisi di bilancio, del controllo di gestione, della pianificazione fiscale e dell’ecommerce. Sono attualmente Revisore Legale e Membro del Collegio Sindacale di Spa ed Srl.

Per approfondire questo argomento, possiamo valutare il tuo caso con consulenza specifica ed adeguata.

Leggi anche

Desideri un check up fiscale gratuito della tua azienda?

Scrivici per valutare la tua situazione aziendale.