Affitti brevi: cosa cambia dal 2024?

by | Mag 13, 2024

Con la circolare 10/E del 10/05/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti sulle novità arrivate dal 01/01/2024 in ambito di locazioni brevi. Vediamolo insieme:

COSA SONO LE LOCAZIONI BREVI?

Si tratta delle locazioni con le seguenti caratteristiche:

  • locatore e locatario sono persone fisiche,
  • immobile oggetto della locazione è a destinazione abitativa,
  • durata della locazione inferiore ai 30 giorni.

In questo caso non è necessario in contratto tra le parti pertanto, qualora si preferisca comunque redigere un contratto, non è necessario registrarlo.

COSA CAMBIA DAL 2024 IN TERMINI DI TASSAZIONE?

Il locatore può scegliere di assoggettare il reddito a “irpef ordinaria” ovvero “cedolare secca”.

Nel primo caso (“irpef ordinaria”) il reddito si somma ad altri eventuali redditi ed è possibile usufruire delle eventuali detrazioni (spese mediche, interessi mutui prima casa, ristrutturazioni immobili, ecc.) spettanti.

Nel secondo caso (“cedolare secca”) il reddito NON si somma ad altri eventuali redditi e NON è possibile usufruire delle eventuali detrazioni (spese mediche, interessi mutui prima casa, ristrutturazioni immobili, ecc.) spettanti.

NOTA BENE: Aliquota “cedolare secca” 21% su primo immobile e 26% su immobili ulteriori fino al quarto e verrà applicata sui redditi di locazione maturati dal 01 gennaio 2024 a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.

In tema di locazioni brevi ricordiamo che, al di là degli aspetti fiscali, è necessario adempiere agli obblighi di comunicazione (al Comune e alla Questura), di esposizione del CIR (da settembre CIN), presenza estintore, dispositivo rilevazione fumi, ecc

COSA SUCCEDE SE HO PiU’ DI QUATTRO APPARTAMENTI?

l regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

In caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 c.c.5, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi e che obbliga l’apertura di p.Iva.

PERCHE’ IL PORTALE SI TRATTIENE UNA PERCENTUALE OLTRE AL SERVIZIO?

Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici come booking o air B&B, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto. Dal canto suo, il locatore dovrà determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.

Se ti interessa approfondire questo argomento, contattaci o prenota una consulenza online.

Luca Tarabella

Dottore Commercialista e Revisore Legale, opero professionalmente nel campo della consulenza fiscale e societaria, con un particolare focus nell’ambito dell’analisi di bilancio, del controllo di gestione, della pianificazione fiscale e dell’ecommerce. Sono attualmente Revisore Legale e Membro del Collegio Sindacale di Spa ed Srl.

Per approfondire questo argomento, possiamo valutare il tuo caso con consulenza specifica ed adeguata.

Leggi anche

Desideri un check up fiscale gratuito della tua azienda?

Scrivici per valutare la tua situazione aziendale.