L’INPS, con la Circolare n. 90 del 12 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dal Decreto Coesione (come da ns circolari 13/24 del 24/05/2024 e 15/24 del 03/09/2024), denominato “Bonus Giovani”.
Novità: INPS, con il Messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha introdotto un ulteriore requisito per poter fruire del Bonus Giovani illustrato in questo articolo. A fondo pagina trovate i dettagli.
Andiamo a riepilogare le caratteristiche, le condizioni di spettanza e la procedura per il riconoscimento dello sgravio.
BONUS GIOVANI
CHI PUO’ RICHIEDERLO?
I datori di lavoro privati che, dal primo settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato in precedenti rapporti di lavoro (ad esclusione dei rapporti di apprendistato per i quali non è stata raggiunta la qualifica). Sono compresi anche i casi di trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato ed è applicabile anche in caso di rapporto part-time.
ESCLUSIONI
Sono escluse dall’agevolazione le assunzioni di personale domestico, dirigenti e contratti di apprendistato.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri e/o riduzioni contributive previste ma è compatibile con la maggiorazione della deduzione dalle imposte sui redditi.
A QUANTO AMMONTA?
L’esonero prevede un abbattimento totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, riparametrato alla percentuale di lavoro nel caso di rapporto part time. Il beneficio è riconosciuto nel limite delle risorse stabilite annualmente dell’Inps pari a € 35,1 milioni per l’anno 2024, € 474,6 milioni per l’anno 2025, € 698,4 milioni per l’anno 2026 e € 259,7 milioni per l’anno 2027.
QUAL E’ LA DURATA?
L’esonero è garantito per un periodo massimo di 24 mesi.
REQUISITI DI SPETTANZA:
L’esonero spetta se vengono rispettati i seguenti requisiti:
-
essere in possesso della regolarità contributiva (DURC);
-
assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;
-
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali;
-
non aver proceduto nei sei mesi precedenti all’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
-
non procedere nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento del dipendente agevolabile o altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica
-
non sono in corso sospensioni di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale per lavoratori inquadrati nello stesso livello del dipendente agevolabile;
-
l’assunzione non viola il diritto di precedenza di un altro lavoratore licenziato o non si tratti di un’assunzione obbligatoria
DOMANDA
Ai fini di conoscere l’ammontare dello sgravio, occorre inviare istanza online sul sito Inps nell’apposita sezione del “Portale delle agevolazioni”, nella quale verrà reso disponibile dal 16/05/2025 l’accesso alla procedura “Incentivi Decreto Coesione”.
Nel modulo occorrerà indicare:
-
dati dell’impresa;
-
dati del lavoratore;
-
tipologia di contratto (tempo pieno, part time ed eventuale percentuale);
-
retribuzione media mensile spettante al lavoratore, comprensiva dei ratei di 13ma e 14ma mensilità;
-
aliquota contributiva a carico dell’azienda.
Si possono inoltrare le istanze sia per i rapporti di lavoro già instaurati a partire dal 01/09/2024, sia per le assunzioni/trasformazioni per le quali non siano ancora state inviate le comunicazioni obbligatorie.
Una volta ricevuta la domanda, l’Inps provvederà a calcolare l’ammontare del beneficio spettante, accogliendo le istanze solamente nel caso in cui risulti sufficiente capienza di risorse, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti annualmente.
In caso di variazione in aumento dell’orario nei rapporti part time, lo sgravio contributivo resterà quello autorizzato in fase di instaurazione del rapporto, mentre nel caso contrario occorrerà ricalcolare in autonomia lo sgravio spettante.
BONUS GIOVANI ZES
Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna resta valido quanto esposto per il Bonus Giovani, ad eccezione del periodo nel quale è avvenuta l’assunzione/trasformazione agevolabile, dell’importo spettante ed alla procedura di invio delle istanze. Andiamo a vedere le differenze.
CHI PUO’ RICHIEDERLO?
I datori di lavoro privati che, dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato in precedenti rapporti di lavoro.
A QUANTO AMMONTA?
L’esonero è riconosciuto per un importo massimo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
DOMANDA
Possono essere inoltrare istanze per il riconoscimento dello sgravio esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.
AGGIORNAMENTO BONUS GIOVANI 18-6-2025
INPS, con il Messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha introdotto un ulteriore requisito per poter fruire del Bonus Giovani illustrato in questo articolo.
Ai fini del diritto allo sconto contributivo per le assunzioni agevolabili effettuate a decorrere dal 1 luglio 2025 dovrà essere soddisfatto il requisito dell’incremento occupazionale netto.
Si precisa che la data del 1 luglio 2025 fa riferimento esclusivamente alla data di inizio rapporto o di trasformazione a tempo indeterminato e non alla data di invio della domanda sul portale INPS.
Il requisito dell’incremento occupazionale
L’incremento occupazionale netto deve essere calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, determinati utilizzando come unità di misura l’ULA (unità lavorativa annua, pari ad 1 in caso di rapporto di lavoro full time in forza per l’interno anno).
Come si calcola
Nella circolare 90/2025 l’Inps ha illustrato la modalità di verifica dell’incremento occupazionale in riferimento al bonus assunzione ZES, applicabile anche al bonus giovani per le assunzioni successive al 1 luglio 2025, che si richiamano di seguito:
- il conteggio dei dipendenti deve essere espresso in unità lavorative annue, ad esempio un dipendente full time assunto il 1° luglio, cioè per metà anno, sarà computato in misura pari a 0,5 ULA; un dipendente part time 50% assunto il 1° luglio sarà computato invece per 0,25 ULA;
- il confronto deve essere effettuato mensilmente tra i dipendenti in forza alla fine di ciascun mese e quelli medi dei 12 mesi precedenti l’assunzione agevolata;
- l’incremento deve essere verificato anche alla fine di ciascun anno, tra il numero medio dei dipendenti in forza nei 12 mesi successivi e quello medio dei 12 mesi precedenti l’assunzione agevolato, per poter verificare l’effettiva spettanza dell’incentivo, oppure restituirla in caso di mancato conseguimento dell’incremento;
- per la verifica del requisito non rilevano i decrementi motivati da dimissioni volontarie, pensionamento per raggiungimento dei limiti di età e licenziamento per giusta causa.
Dottore Commercialista e Revisore Legale, opero professionalmente nel campo della consulenza fiscale e societaria, con un particolare focus nell’ambito dell’analisi di bilancio, del controllo di gestione, della pianificazione fiscale e dell’ecommerce. Sono attualmente Revisore Legale e Membro del Collegio Sindacale di Spa ed Srl.



