Aiuti a fondo perduto del Decreto Rilancio: ecco come ottenere il contributo da 1000 a 2000 euro.

by | Giu 11, 2020

L’agenzia delle Entrate dà il via alle  domande al fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società pubblicando anche la relativa Guida.

Il canale si aprirà nel pomeriggio di lunedì 15 giugno e si chiuderà il 13 agosto. Ci sarà più tempo, invece, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto: l’istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Viene riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, con ricavi non superiori a € 5.000.000,00 per il 2019, che abbiano ridotto il loro fatturato per il mese di aprile 2020 di oltre 1/3 rispetto ad aprile 2019.  Il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di accesso al contributo;
  • ad intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR);
  • ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

I soggetti ammessi al contributo, per poterne usufruire devono verificare le seguenti condizioni:

  • ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2020
  •  ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse). L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

L’ammontare dell’indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Niente tassazione

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Come si presenta la domanda

L’istanza sarà solo telematica e potrà essere presentata anche avvalendosi dell’ausilio di un intermediario abilitato. Per predisporre e trasmettere la domanda, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline o una procedura web nell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate.

Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), o ancora con la Carta nazionale dei Servizi (Cns).

Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

Luca Tarabella

Dottore Commercialista e Revisore Legale, opero professionalmente nel campo della consulenza fiscale e societaria, con un particolare focus nell’ambito dell’analisi di bilancio, del controllo di gestione, della pianificazione fiscale e dell’ecommerce. Sono attualmente Revisore Legale e Membro del Collegio Sindacale di Spa ed Srl.

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