A seguito del confronto tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del Dpcm del 22 marzo 2020, recepite e rese operative dal Decreto Mise del 25 marzo 2020 e dal relativo allegato.
Alle imprese che non erano state sospese dal Dpcm 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Quali sono le principali modifiche quindi?
Stop ai codici relativi alla fabbricazione di spago, corde, funi e reti e di articoli in gomma, tra cui pneumatici, ma anche alla fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura e di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori), oltre al commercio all’ingrosso di altri mezzi e attrezzature da trasporto, escluse auto, moto e bici.
Tra le attività che potranno restare aperte si aggiungono la fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio e la fabbricazione di vetro cavo; la fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; di imballaggi leggeri in metallo; di batterie di pile e di accumulatori elettrici. Ma anche le attività delle agenzie di lavoro temporaneo, che operano in relazione alle attività industriali e commerciali aperte, e altri servizi di sostegno alle imprese per le consegne a domicilio.
Viene poi corretto il codice della fabbricazione di imballaggi in legno, e vengono circoscritte le voci relative alla fabbricazione di carta escludendo ad esempio cartotecnica e carta da parati; la fabbricazione di prodotti chimici (fuori i coloranti, fiammiferi, articoli esplosivi) e di articoli in materie plastiche (come parti per le calzature e oggetti per l’ufficio o la scuola); la riparazione e manutenzione, installazione di macchine e apparecchiature con diverse esclusioni (ad esempio di forme e sagome, di armi e munizioni, casseforti, carrelli per la spesa e porte blindate, giostre, ma anche di aeromobili e veicoli spaziali e di materiale rotabile). Per l’ingegneria civile apertura alle opere di pubblica utilità con alcune esclusioni come la costruzione di opere sportive, idrauliche e chimiche.
Limitazioni per l’attività dei call center, escludendo quella in uscita ed i servizi telefonici a carattere ricreativo; possono operare quelli in entrata in relazione a contratti stipulati con soggetti che svolgono attività economiche che restano aperte, essenziali.
Rimaniamo a Vostro disposizione.
Cordiali saluti
Tarabella Dott. Luca