- Il decreto “Cura Italia” ha sospeso i termini dei versamenti che scadono nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali.
- Il pagamento sarà quindi dovuto in unica soluzione entro il 30.06.2020. Inoltre, è stato allargato a tutto il territorio nazionale il rinvio della rata della rottamazione-ter, scaduta il 28.02.2020, e del saldo e stralcio, che scadrà il 31.03.2020. In questo caso il pagamento dovrà essere effettuato entro il 1.06.2020.
- Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione (assurdamente).
Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste. - La sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.
Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:
• avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
• accertamenti con adesione stipulati prima dell’accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
• avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
• accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro.