È stato pubblicato in data 30 novembre 2020 in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “decreto Ristori quater” (D.L. n. 157/2020). Vediamo le principali misure introdotte dal Decreto.
PROROGA SECONDO ACCONTO IRPEF, IRES ed IRAP
Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
La proroga è estesa al 30 aprile 2021 per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
La proroga si applica inoltre, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso:
- alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre (i famosi allegati 1 e 2) ed operanti nelle zone cosiddette “rosse” alla data del 26 novembre 2020, quindi comprendendo, con un emendamento all’ultimo minuto, anche le ex-zone rosse, ossia le imprese di Piemonte e Lombardia.
- alle attività di ristorazione sia in zona rossa sia in zona arancione.
In questi casi, i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021, sebbene senza applicazione di sanzioni e interessi.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, RITENUTE e IVA DI DICEMBRE
È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.
Come nel caso precedente, la sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre (allegato 1) sia rosse che arancioni, mentre per quelle attività di cui all’allegato 2 solo se in zone rosse, così come per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi. Infine, per la ristorazione sia nelle zone arancioni e rosse.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
E’ evidente come rendere le cose semplici ai contribuenti non sia l’obiettivo del nostro Governo!
PROROGA DEFINIZIONI AGEVOLATE
La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RATEIZZAZIONE CONCESSA DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.
ESTENSIONE CODICI ATECO RISTORI
La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio riassunti nella tabella seguente:
CODICE | CODICE ATECO | DESCRIZIONE | % | |
461201 | 46 12 01 | Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti | 100% | |
461403 | 46 14 03 | Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio | 100% | |
461501 | 46 15 01 | Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche | 100% | |
461503 | 46 15 03 | Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera | 100% | |
461505 | 46 15 05 | Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili | 100% | |
461506 | 46 15 06 | Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% | |
461507 | 46 15 07 | Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% | |
461601 | 46 16 01 | Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento | 100% | |
461602 | 46 16 02 | Agenti e rappresentanti di pellicce | 100% | |
461603 | 46 16 03 | Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) | 100% | |
461605 | 46 16 05 | Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori | 100% | |
461606 | 46 16 06 | Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio | 100% | |
461607 | 46 16 07 | Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi | 100% | |
461608 | 46 16 08 | Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% | |
461609 | 46 16 09 | Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% | |
461701 | 46 17 01 | Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati | 100% | |
461702 | 46 17 02 | Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi | 100% | |
461703 | 46 17 03 | Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi | 100% | |
461704 | 46 17 04 | Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari | 100% | |
461705 | 46 17 05 | Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari | 100% | |
461706 | 46 17 06 | Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi | 100% | |
461707 | 46 17 07 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco | 100% | |
461708 | 46 17 08 | Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% | |
461709 | 46 17 09 | Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% | |
461822 | 46 18 22 | Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 100% | ||
461892 | 46 18 92 | Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria | 100% | |
461893 | 46 18 93 | Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi | 100% | |
461896 | 46 18 96 | Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria | 100% | |
461897 | 46 18 97 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) | 100% | |
461901 | 46 19 01 | Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% | |
461902 | 46 19 02 | Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% | |
461903 | 46 19 03 | Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% | |
INDENNITA’ STAGIONALI DEL TURISMO, TERME E SPETTACOLO
Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.
INDENNITA’ PER LAVORATORI SPORTIVI
Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.