Network marketing: serve partita IVA?

by | Ago 16, 2021

Il web ormai è pieno di persone che lavorano nell’ambito del network marketing, ovvero un business model in cui è necessaria una rete di distribuzione per costruire il business stesso.
Di solito questa tipologia di modelli applica anche le logiche del multilevel marketing (MLM – marketing multilivello), dove si devono acquistare i prodotti di cui si diventa venditori, attraverso la vendita diretta o reclutando altri venditori per guadagnare una fee sulle loro vendite.
Probabilmente avrete visto parecchi inviti su Facebook e Instagram a partecipare ad eventi organizzati su questi argomenti. Se state leggendo questo articolo forse avete già iniziato la vostra attività e vi state chiedendo: serve aprire la partita IVA?

Partita IVA per network marketing: quali sono gli aspetti fiscali?

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il network marketing è assimilato ai venditori porta a porta che possono svolgere l’attività in maniera occasionale o professionale.
Da un punto di vista pratico, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 173/2005, l’attività di vendita porta a porta è definita:

  • Occasionale quando l’incasso netto annuo non supera la soglia di € 5.000.
    Su questa quota deve essere tenuto conto di una deduzione forfettaria del 22%; pertanto la quota di fatturato massimo che può raggiungere il venditore per essere considerato “occasionale” è di € 6.410,26 annue.
  • Professionale quando il venditore supera il limite di € 6.410,26 e quindi è obbligato ad aprire partita iva.

Network marketing: tassazione attività occasionale

La tassazione dei redditi occasionali derivanti dall’attività di network marketing avviene attraverso una ritenuta alla fonte del 23%; sarà calcolata sempre al netto della deduzione forfettaria e quindi sul 78%.

La ritenuta alla fonte che trattiene l’azienda mandante è a titolo di imposta, quindi il venditore non è tenuto a sommare altri eventuali redditi ai fini IRPEF. Pertanto, se non supera la soglia di € 6.410,26 lordi, non dovrà dichiarare il reddito e non dovrà aprire partita IVA.

Nei confronti dell’impresa mandante il venditore è tenuto ad emettere e consegnare una ricevuta non fiscale sulla quale l’azienda mandante  effetua lo scomputo della ritenuta fiscale.
Nel caso di aziende estere, la ritenuta non può esser applicata: il venditore dovrà presentare la dichiarazione dei redditi.

Network marketing: tassazione attività professionale

Nel caso in cui il venditore durante l’anno arrivi a superare la soglia di € 5.000 netti (€ 6.410,26 lordi) attraverso la propria attività, vi è l’obbligo di operare professionalmente con partita IVA: codice attività 46.19.02, “Procacciatori di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno“.

Anche in questo caso opera il meccanismo legato all’applicazione delle ritenute di acconto sulle provvigioni maturate dal venditore, esattamente come indicato per l’attività occasionale.

A livello contributivo, chi svolge l’attività di network marketing, come per il venditore porta a porta, è tenuto all’iscrizione alla gestione separata INPS ed al relativo versamento dei contributi previdenziali.

Ricordiamo che per questa tipologia di attività  non sarà possibile accedere al regime forfettario in quanto per i venditori porta a porta esiste  un particolare regime fiscale.

Luca Tarabella

Dottore Commercialista e Revisore Legale, opero professionalmente nel campo della consulenza fiscale e societaria, con un particolare focus nell’ambito dell’analisi di bilancio, del controllo di gestione, della pianificazione fiscale e dell’ecommerce. Sono attualmente Revisore Legale e Membro del Collegio Sindacale di Spa ed Srl.

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