Previdenza complementare: adesione automatica e nuova destinazione del TFR dal 1° luglio 2026

by | Lug 25, 2026

Previdenza complementare: adesione automatica e nuova destinazione del TFR dal 1° luglio 2026

Come anticipato con la circolare 7 del 26/05/2026, con decorrenza 1° luglio 2026 entra in vigore il nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare, introdotto dalla Legge n. 199/2025 e disciplinato dalle Direttive COVIP del 19 giugno 2026, successivamente chiarite dalle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro.

Le nuove disposizioni modificano significativamente il sistema di destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) e introducono nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro.

In questa news riepiloghiamo le principali novità con particolare attenzione agli aspetti operativi.

1. CHI È INTERESSATO DALLA NUOVA DISCIPLINA

La prima precisazione è fondamentale.

La nuova disciplina NON riguarda tutti i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026.

Essa si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato che:

  • instaurano il primo rapporto di lavoro subordinato della propria vita lavorativa a decorrere dal 1° luglio 2026 (c.d. “lavoratori di prima assunzione”);
  • non sono lavoratori domestici;
  • non appartengono al pubblico impiego.

In sostanza, il nuovo sistema interessa coloro che iniziano per la prima volta un rapporto di lavoro subordinato dal 1° luglio 2026.

2. CHI RIMANE ESCLUSO

La disciplina dell’adesione automatica non trova applicazione nei confronti di:

  • lavoratori che abbiano già avuto un rapporto di lavoro subordinato prima del 1° luglio 2026;
  • lavoratori che cambiano semplicemente datore di lavoro mantenendo una precedente posizione previdenziale;
  • lavoratori domestici;
  • dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Restano inoltre ferme le ulteriori esclusioni e particolarità individuate dalle FAQ ministeriali e dalle Direttive COVIP.

3. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO ALL’ASSUNZIONE

Dal giorno dell’assunzione il datore di lavoro dovrà:

  • consegnare l’informativa prevista dalla normativa;
  • comunicare al lavoratore il fondo pensione cui sarà destinata l’adesione automatica in mancanza di scelta;
  • informare il lavoratore del termine di 60 giorni entro il quale potrà esercitare le proprie opzioni;
  • acquisire le dichiarazioni eventualmente rese dal lavoratore;
  • verificare l’eventuale esistenza di precedenti posizioni di previdenza complementare.

4. LE SCELTE DEL LAVORATORE ENTRO 60 GIORNI

Entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore può esercitare una delle seguenti opzioni.

A) Rinunciare all’adesione automatica

Il lavoratore può comunicare di non voler aderire al meccanismo di adesione automatica previsto dalla nuova disciplina.

In tal caso:

  • l’adesione automatica non produce effetti; 
  • il TFR continua ad essere disciplinato secondo le regole ordinarie; 
  • pertanto resterà accantonato presso il datore di lavoro oppure sarà conferito al Fondo Tesoreria INPS nei casi previsti dalla legge. 

B) Indicare una diversa forma pensionistica complementare

Il lavoratore può scegliere una forma pensionistica diversa da quella individuata automaticamente.

Ad esempio può indicare:

  • un fondo negoziale; 
  • un fondo aperto; 
  • un PIP; 
  • una posizione previdenziale complementare già esistente, qualora compatibile con la normativa. 

In tal caso il TFR sarà conferito alla forma pensionistica indicata dal lavoratore.

C) Non effettuare alcuna scelta

Se entro 60 giorni il lavoratore non comunica alcuna volontà:

  • l’adesione automatica diviene definitiva; 
  • il lavoratore viene iscritto al fondo pensione individuato dalla normativa; 
  • vengono conferiti il TFR e, secondo le regole del fondo e del contratto collettivo applicato, anche i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

ATTENZIONE

L’effetto del silenzio-assenso non riguarda esclusivamente il TFR.

L’adesione automatica comporta infatti, secondo quanto previsto dal fondo pensione e dal contratto collettivo applicato:

  • il conferimento del TFR maturato dalla data di assunzione e maturando;
  • il versamento della contribuzione a carico del lavoratore;
  • il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Pertanto il mancato esercizio di una scelta entro 60 giorni determina l’attivazione dell’intero meccanismo contributivo della previdenza complementare e non il solo conferimento del TFR.

5. CASI PARTICOLARI

Lavoratore che cambia datore di lavoro

Il semplice cambio di datore di lavoro non comporta automaticamente l’applicazione della nuova disciplina.

Occorre verificare la situazione previdenziale del lavoratore secondo i criteri indicati dalle FAQ ministeriali.

Lavoratore già iscritto ad un fondo pensione

Per i lavoratori che, alla data di instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a decorrere dal 1° luglio 2026, risultino già aver avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato e siano titolari di una posizione di previdenza complementare già attiva e alimentata da contribuzione (in particolare da TFR), la disciplina prevede l’onere di comunicare al datore di lavoro, entro il termine di 60 giorni dall’assunzione, la forma pensionistica complementare prescelta.

In assenza di tale comunicazione nei termini, trova applicazione il meccanismo di adesione automatica alla forma pensionistica individuata dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, con conseguente conferimento del TFR e attivazione della contribuzione secondo le regole del fondo e del CCNL applicato.

Resta fermo che la disciplina opera nei limiti e secondo le condizioni previste dalle Direttive COVIP e dalle FAQ ministeriali, con particolare riferimento alla sussistenza di una posizione previdenziale complementare effettivamente attiva e rilevante ai fini del nuovo rapporto di lavoro.

Contratti a tempo determinato

Per i rapporti di lavoro a termine occorre prestare particolare attenzione.

Per i contratti di durata inferiore ai 60 giorni, l’adesione automatica non trova normalmente applicazione poiché il rapporto si conclude prima della scadenza del termine previsto per l’esercizio delle opzioni.

Qualora il rapporto venga prorogato oltre tale limite, dovranno essere applicate le indicazioni fornite dalla COVIP e dal Ministero del Lavoro.

Si ritiene pertanto opportuno che il lavoratore comunichi la propria scelta riguardo la destinazione del TFR all’atto dell’assunzione.

Lavoro intermittente

Le FAQ ministeriali prevedono specifiche indicazioni anche per il lavoro intermittente, escludendo l’applicazione automatica del nuovo meccanismo nelle fattispecie individuate dalle stesse FAQ.

Rapporti stagionali

Anche per i rapporti stagionali dovrà essere verificata la concreta applicabilità della disciplina in funzione della durata del rapporto e delle indicazioni ministeriali.

 ESEMPI PRATICI

Di seguito si riportano alcuni esempi pratici finalizzati ad agevolare l’individuazione dei lavoratori ai quali si applica il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

ESEMPIO 1 – Lavoratore già occupato prima del 1° luglio 2026 SENZA posizione di previdenza complementare attiva

Rapporto di lavoro

  • assunzione presso Azienda Alfa: 15 marzo 2025;
  • cessazione: 30 giugno 2026;
  • nuova assunzione presso Azienda Beta: 15 luglio 2026.

Conclusione

NON si applica la disciplina prevista per i lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026, in quanto il lavoratore aveva già instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima dell’entrata in vigore della riforma.

ESEMPIO 2 – Lavoratore già occupato prima del 1° luglio 2026 CON posizione di previdenza complementare già attiva

Rapporto di lavoro

  • primo rapporto di lavoro instaurato nel 2020;
  • adesione nel corso del precedente rapporto ad un fondo di previdenza complementare;
  • il TFR maturando veniva destinato al fondo pensione;
  • cessazione del precedente rapporto;
  • nuova assunzione presso altro datore di lavoro dal 1° luglio 2026.

Conclusione

Il lavoratore non è un lavoratore di prima assunzione, avendo già avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato.

Tuttavia, essendo titolare di una posizione di previdenza complementare già attiva, rientra tra i soggetti per i quali è necessario verificare la destinazione del TFR nel nuovo rapporto di lavoro.

Il lavoratore dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro, entro il termine di 60 giorni dall’assunzione, la forma pensionistica complementare alla quale intende destinare il TFR maturando.

Qualora il lavoratore comunichi il fondo già utilizzato nel precedente rapporto:

  • il TFR maturando sarà conferito alla medesima forma pensionistica complementare;
  • continueranno ad applicarsi le regole contributive previste dal fondo e dal contratto collettivo applicato.

In assenza di comunicazione entro il termine di 60 giorni, opera il meccanismo di adesione automatica previsto dalla normativa, con destinazione del TFR alla forma pensionistica individuata secondo le regole applicabili al nuovo rapporto di lavoro.

ESEMPIO 3 – Prima assunzione con contratto a tempo indeterminato

Rapporto di lavoro

  • prima assunzione assoluta: 1° luglio 2026;
  • contratto a tempo indeterminato.

Conclusione

SI applica il nuovo meccanismo di adesione automatica.

Il lavoratore dispone di 60 giorni per esercitare le opzioni previste dalla normativa.

In assenza di scelta, l’adesione automatica diventa definitiva con conferimento del TFR e della contribuzione prevista.

ESEMPIO 4 – Prima assunzione con contratto a tempo determinato di 30 giorni

Rapporto di lavoro

  • prima assunzione: 1° luglio 2026;
  • contratto dal 1° luglio al 30 luglio 2026.

Conclusione

Il rapporto termina prima della scadenza dei 60 giorni.

L’adesione automatica non si perfeziona.

Non opera il conferimento automatico del TFR né della contribuzione.

ESEMPIO 5 – Contratto a tempo determinato di 30 giorni con trasformazione a tempo indeterminato

Rapporto di lavoro

  • prima assunzione: 1° luglio 2026;
  • contratto a tempo determinato fino al 30 luglio 2026;
  • trasformazione a tempo indeterminato dal 31 luglio 2026, senza soluzione di continuità.

Conclusione

La trasformazione del contratto non determina un nuovo rapporto di lavoro ma costituisce la prosecuzione del rapporto originario.

Il termine dei 60 giorni continua pertanto a decorrere dalla data della prima assunzione (1° luglio 2026).

In assenza di scelta entro il 29 agosto 2026, l’adesione automatica si perfeziona con:

  • conferimento del TFR maturando;
  • contribuzione a carico del lavoratore;
  • contribuzione a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal fondo pensione e dal CCNL applicato.

ESEMPIO 6 – Contratto a tempo determinato di 30 giorni prorogato di ulteriori 60 giorni

Rapporto di lavoro

  • prima assunzione: 1° luglio 2026;
  • contratto iniziale fino al 30 luglio 2026;
  • proroga fino al 28 settembre 2026.

Conclusione

La proroga costituisce prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Il termine dei 60 giorni decorre sempre dal 1° luglio 2026.

Poiché il rapporto prosegue oltre il sessantesimo giorno, il lavoratore può esercitare le proprie opzioni entro tale termine.

In mancanza di scelta si perfeziona l’adesione automatica con conferimento del TFR e della contribuzione prevista.

ESEMPIO 7 – Prima assunzione con contratto a tempo determinato di 90 giorni

Rapporto di lavoro

  • prima assunzione: 1° luglio 2026;
  • contratto fino al 28 settembre 2026.

Conclusione

Il rapporto supera il termine dei 60 giorni.

In assenza di diversa scelta del lavoratore, si perfeziona l’adesione automatica con:

  • conferimento del TFR maturando;
  • contribuzione del lavoratore;
  • contribuzione del datore di lavoro, ove prevista dal fondo pensione e dal contratto collettivo applicato.

ESEMPIO 8 – Lavoro intermittente

Rapporto di lavoro

  • prima assunzione dal 1° luglio 2026;
  • contratto di lavoro intermittente.

Conclusione

Le FAQ ministeriali prevedono una disciplina specifica per il lavoro intermittente.

Nei casi individuati dalle FAQ, il rapporto non rientra nell’ordinario meccanismo di adesione automatica.

ESEMPIO 9 – Contratto di 30 giorni seguito da un nuovo contratto di 40 giorni

Rapporto di lavoro

  • primo contratto: 1° luglio – 30 luglio 2026;
  • cessazione del rapporto;
  • nuova assunzione: 1° settembre – 10 ottobre 2026.

Conclusione

Entrambi i rapporti cessano prima del decorso di 60 giorni.

Allo stato attuale delle indicazioni ministeriali, il termine dei 60 giorni decorre autonomamente per ciascun rapporto di lavoro e non risulta cumulabile.

Pertanto l’adesione automatica non si perfeziona in nessuno dei due rapporti.

ESEMPIO 10 – Contratto di 30 giorni seguito da assunzione a tempo indeterminato

Rapporto di lavoro

  • primo contratto: 1° luglio – 30 luglio 2026;
  • cessazione del rapporto;
  • nuova assunzione a tempo indeterminato: 1° settembre 2026.

Conclusione

Il primo rapporto termina prima del decorso dei 60 giorni e non produce effetti ai fini dell’adesione automatica.

Con il nuovo rapporto decorre un autonomo termine di 60 giorni.

Qualora il lavoratore non eserciti alcuna scelta entro tale termine, l’adesione automatica si perfeziona secondo le regole previste dalla normativa.

NOTA

Gli esempi riportati hanno finalità esclusivamente operative e sono elaborati sulla base della normativa vigente, delle Direttive COVIP del 19 giugno 2026 e delle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro.

Per le fattispecie relative alla trasformazione del contratto a tempo determinato, alla proroga del rapporto di lavoro e alla successione di distinti rapporti di lavoro a termine di durata inferiore a 60 giorni, le conclusioni illustrate si fondano sul principio generale della continuità del rapporto di lavoro e su un’interpretazione sistematica della disciplina.

Resta ferma la possibilità che il Ministero del Lavoro o la COVIP forniscano successivi chiarimenti interpretativi o indicazioni applicative che potranno richiedere un aggiornamento delle presenti esemplificazioni.

Luca Tarabella

Dottore Commercialista e Revisore Legale, opero professionalmente nel campo della consulenza fiscale e societaria, con un particolare focus nell’ambito dell’analisi di bilancio, del controllo di gestione, della pianificazione fiscale e dell’ecommerce. Sono attualmente Revisore Legale e Membro del Collegio Sindacale di Spa ed Srl.

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