La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), in vigore dal 19.05.2020, prevede il superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico sul condominio o sull’abitazione principale.
Le condizioni per beneficiarne sono:
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- fatturazione delle spese dal 1.07.2020;
- miglioramento di 2 classi energetiche, con certificato Ape (Attestato di prestazione energetica);
- realizzazione di almeno uno dei 3 interventi agevolabili:
- isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
- installazione di caldaie a pompe di calore o a condensazione;
- realizzazione di lavori di adeguamento antisismico
Tra le possibilità previste vi è la cessione della detrazione di imposta a una banca, a un’assicurazione o a un altro intermediario finanziario, oppure di scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori con metodologie che ancora però sono da definire.
Per gli interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico, caldaie a condensazione, ecc.) i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici ex D.M. 26.06.2015 e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. I tecnici incaricati delle asseverazioni dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile da € 500.000, per il risarcimento di eventuali danni provocati ed in caso di falsa dichiarazione saranno soggetti a sanzione una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Attestazioni o asseverazioni non veritiere comporteranno la decadenza dal beneficio.
Gli interventi nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta: per dimostrarlo, potrebbe essere necessario l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, con asseverazione da trasmettere in copia a sito Enea.
Sismabonus 110% – Anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione sul rischio sismico, rilasciata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.