(aggiornato al 31/03/2020)
Il Decreto “Cura Italia” prevede numerosi aiuti per sostenere famiglie, lavoratori, artigiani e commercianti. Molti di essi necessitano ancora di Decreti attuativi che ne definiscano le modalità pratiche mentre altri sono usufruibili immediatamente oppure lo saranno nei prossimi mesi sotto forma di credito di imposta.
Vediamoli nel dettaglio:
PERMESSI 104 PER ASSISTERE I DISABILI
Per chi ha familiari da assistere è possibile ottenere automaticamente dal proprio datore di lavoro l’estensione da 3 giorni a 12 del congedo “104” sia per il mese di marzo che per il mese di aprile. I giorni così ottenuti possono essere utilizzati dal lavoratore in unica soluzione o frazionati seguendo le medesime regole appilcate sino ad oggi. I giorni ottenuti possono anche essere sommati determinando così un periodo di assistenza al famigliare che potrebbe arrivare sino a 24 giorni consecutivi.
BONUS PER I PROFESSIONISTI SENZA CASSA
Ai liberi professionisti titolari di partita Iva al 23 febbraio 2020 e ai collaboratori attivi alla stessa data, se non pensionati o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità è esentasse e sarà erogata dall’Inps attraverso modalità che saranno definite nelle prossime settimane. Consulta la guida per richiederlo al seguente link.
BONUS PER I PROFESSIONISTI CON CASSA
Oltre a quanto previsto direttamente dalle Casse Previdenza, così come riassunto In questo articolo de “Ilsole24ore”, il decreto firmato il 29 marzo 2020 dal ministro del Lavoro ma alla data del 30 marzo 2020 non ancora pubblicato in Gazzetta, fissa le modalità di attribuzione dell’indennità di 600 euro ai professionisti iscritti a Ordini professionali. L’indennità è relativa (per ora) solo al mese di marzo e si potrà chiedere alla propria Cassa di appartenenza da mercoledì 1° aprile al 30 dello stesso mese (oltre questa data sarà considerata inammissibile).
Il decreto interministeriale fissa due livelli di reddito per l’accesso all’indennità di 600 euro per marzo: fino a 35mila euro; e tra 35 e 50mila euro.
Redditi fino a 35mila euro
Per questa prima fascia l’accesso è consentito ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza coronavirus. Il reddito va considerato al «lordo» degli eventuali redditi di locazione soggetti a cedolare secca o al regime degli affitti brevi (articolo 4 del Dl 50/2017).
Redditi da 35mila a 50mila euro
L’indennità spetta anche ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35mila euro e 50mila euro e abbiano «cessato o ridotto o sospeso» la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza cortonavirus. Anche in questo caso il reddito va considerato al lordo degli eventuali redditi di locazione soggetti a cedolare secca o al regime degli affitti brevi.
Il decreto precisa anche cosa si debba intendere per cessazione, riduzione o sospensione dell’attività:
- cessazione dell’attività: la chiusura della partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 (applicando il principio di cassa)
Attenzione alle inammissibilità
L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Ma è previsto un rigido meccanismo di inammissibilità.
L’istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato sotto la propria responsabilità:
● di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; di non essere già percettore delle indennità previste dal decreto «Cura Italia» (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Dl 18/2020) né del reddito di cittadinanza;
● di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
● di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi fisati per l’accesso;
● di aver chiuso la partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, o per i titolari di redditi inferiori a 35mila euro di rientrare tra le attività limitate per l’emergenza coronavirus.
Inoltre alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Se non si rispettano tutte queste condizioni e se si presenta la domanda oltre il 30 aprile l’istanza sarà considerata inammissibile.
L’erogazione dei 600 euro
Gli enti di previdenza privati erogheranno l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
I professionisti iscritti alle Casse di previdenza, ad ordini o albi professionali che non rientrano nelle categorie precedenti potranno richiedere l’erogazione di un’indennità, definita “reddito di ultima istanza”. Per le modalità e la successiva erogazione del bonus dovremo attendere i provvedimenti del Ministero del Lavoro e di quello dell’Economia che dovranno essere emanati nei prossimi 30 giorni.
FONDO ULTIMA ISTANZA
Professionisti iscritti agli Ordini che non possono accedere alla domanda spiegata nel punto precedente , dipendenti a tempo determinato ed altri soggetti che ricadono nelle tutele del Fondo di ultima istanza (art.44 del dl 18/2020), riceveranno anch’essi una indennità di 600 euro, come quella prevista per le altre Partite IVA e autonomi delle gestioni speciali INPS. Lo precisano le Faq pubblicate giovedì 26 marzo sul sito del ministero dell’Economia. Bisogna attendere però uno o più decreti del Ministero del Lavoro, da adottare entro trenta giorni dall’entrata dal Decreto “Cura Italia”, per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità per questi lavoratori, nonché «la eventuale quota da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria».
CONGEDO PARENTALE E BONUS BABY SITTING
L’art. 23 del D.L. n. 18/2020 prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con DPCM 4 marzo 2020.
Ne hanno diritto:
- i lavoratori subordinati sia pubblici che privati
- tutti gli autonomi , iscritti alle gestioni Inps,
- professionisti iscritti alle Casse di previdenza private , che potranno presentare domanda all’INPS , pur se in attesa della comunicazione del numero di beneficiari da parte del relativo ente previdenziale.
La fruizione è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori del nucleo familiare per i figli di età non superiore a 12 anni, a condizione che nel medesimo nucleo familiare non vi sia un altro genitore che benefici di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
Le novità principali del nuovo congedo rispetto a quello ordinario del congedo parentale possono essere così sintetizzate:
- Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori una indennità pari al 50% della retribuzione nel caso in cui sia richiesto per un figlio fino a 12 anni di età, venendo ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione normale del congedo parentale per il quale l’indennità è prevista nella misura del 30%, subordinata alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali.
- Viene riconosciuta la possibilità di fruire del congedo COVID-19 anche nei casi in cui non sia possibile la fruibilità del congedo parentale, ovvero ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa ed ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni
I genitori che vogliano fruire del congedo COVID-19 dovranno presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, mentre i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni dovranno presentare la domanda direttamente al datore di lavoro e non all’Inps.
Anche per i genitori iscritti alla Gestione separata sono previste tutele maggiori rispetto al congedo parentale ordinario. In particolare, il nuovo congedo riconosce ai genitori il congedo per i figlio fino a 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Viene ampliata la tutela rispetto a quella prevista dal congedo parentale ordinario consistente nel riconoscimento di una indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.
Una tutela analoga è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps, ai quali viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età, così ampliando la tutela prevista in caso di fruizione del congedo parentale ordinario, costituita da una indennità pari al 39% e solo per i figli fino ad un anno di età.
Il decreto legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In alternativa è possibile richiedere il bonus esentasse di euro 600 per i servizi di baby sitting spiegato con la circolare Inps n. 44 .
Il bonus viene riconosciuto nel limite massimo di 600 euro a prescindere dal numero di figli presenti in famiglia. Il limite dei 12 anni d’età dei figli entro il quale si ha diritto al voucher (non c’è limite pero in caso di disabilità grave del bambino) va verificato alla data del 5 marzo, data di inizio della sospensione dei servizi scolastici. Quindi si ha diritto al bonus se i figli non avevano ancora compiuto i 12 anni a quella data ed in caso di genitori separati lo puo richiedere il genitore convivente con il bambino.
Ricordiamo che il bonus nella forma ordinaria per la generalità dei lavoratori ammonta a 600 euro mentre è maggiorato a 1000 euro non solo per i lavoratori del settore sanitario, sia pubblico che privato, ma anche il personale dei settori:
- sicurezza
- difesa
- soccorso pubblico
Il bonus verrà erogato tramite il Libretto Famiglia INPS per le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici. Eccezionalmente potrà essere utilizzato anche per retribuire persone con le quali c’è o c’è stato negli ultimi 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato. E’ necessario registrarsi sulla piattaforma con PIN INPS o SPID. Per le istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia, l’Istituto rinvia alla circolare n. 107 del 5 luglio 2017.
Al momento dell’inserimento della prestazione nella piattaforma telematica l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
STAGIONALI DEL TURISMO, AGRICOLTORI, COMMERCIANTI ed ARTIGIANI AUTONOMI
All’indennità di 600 euro esentasse possono accedere anche i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, così come gli operai agricoli che nel 2019 hanno almeno 50 giornate pagate, nonché i lavoratori autonomi iscritti all’AGO INPS (per intenderci artigiani e commercianti che sono stati costretti alla chiusura parziale o totale delle proprie attività per contenere il diffondersi dell’epidemia da COVID-19), purché non siano in pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Consulta la guida per richiederlo al seguente link.
Grazie alle Faq pubblicate giovedì 26 marzo sul sito del ministero dell’Economia si chiarisce che:
- i soci di società di persone o di capitali obbligati a iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago (gestione inps artigiani e gestione inps commercianti) hanno diritto all’indennità di 600 euro
- imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola,nonché i coadiuvanti e coadiutori di artigiani e commercianti
- sono inclusi all’indennità di 600 euro anche gli agenti di commercio, come da risposta data dal Mef nella sezione riservata ai quesiti sul “lavoro”.
BONUS AI DIPENDENTI CHE LAVORANO (ESCLUSI QUELLI CHE HANNO SOTTOSCRITTO ACCORDI DI SMART WORKING)
Ai lavoratori con redditi fino a 40mila euro che in questi giorni si recano sul posto di lavoro o in ufficio avranno diritto ad avere in busta paga ad aprile un bonus di 100 euro. L’erogazione è automatica.
CREDITO DI IMPOSTA SUGLI AFFITTI
Il decreto riconosce un credito d’imposta del 60% del canone di affitto del mese di marzo 2020 per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (bottega o negozio dove artigiani e commercianti svolgono la loro attività). Il credito non è utilizzabile dai negozi/attività che sono rimaste aperte in base all’elenco del Dpcm dell’11 marzo 2020. Il credito d’imposta sarà spendibile in compensazione e dunque di fatto è un bonus automatico utilizzabile in compensazione con i prossimi F24 di imposte o contributi. Per l’utilizzo è istituito il codice tributo per il modello F24 “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi. Tra i dubbi, resta da capire se il bonus sia legato al pagamento regolare del canone.
CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE
Artigiani, commercianti e professionisti, che sanificheranno i luoghi di lavoro per contenere il contagio avranno diritto ad un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite di spesa stanziato è di 50 milioni di euro per l’anno 2020 quindi chi prima arriva prima potrà ottenere il credito. Differentemenre dal punto precedente questo credito di imposta non sarà automatico ma bisognerà attendere indicazioni da parte dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle modalità con cui sarà richiedibile.
SOSPENSIONE RATE MUTUI/FINAZIAMENTI/LEASING
Il decreto prevede per 9 mesi la possibilità per liberi professionisti ed autonomi di poter richiedere la sospensione delle rate del mutuo che autocertifichino una riduzione del fatturato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% di quello realizzato nel’ultimo trimestre 2019. Si rimanda all’articolo dedicato per approfondire tutti i dettagli. Banca d’Italia ha inoltre, con la comunicazione del 23/03/2020, specificato che le imprese possono avvalersi di alcune misure di sostegno come:
- l’impossibilità di revoca fino al 30.09.2020 delle aperture di credito
- l’impossibilità di revoca dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29.02.2020.
- sospensione delle rate dei finanziamenti rateali
- sospensione delle rate dei leasing
- sospensione del computo dei giorni di sconfino
Da questo link è possibile scaricale lo speciale di “Ratio” contenente alcuni fac simile di domanda e autocertificazione.
Rimaniamo a disposizione per approfondire gli argomenti.
Cordiali saluti
Tarabella Dott. Luca