Con la Comunicazione del 23/03/2020 la Banca d’Italia ha precisato in primo luogo che le imprese ammesse alle agevolazioni del D.L. 18/2020 Cura Italia non potranno essere classficate come “sofferenti” alla Centrale Rischi.
In aggiunta a detta precisazione Banca D’Italia conferma nuovamente che in relazione alle esposizioni debitorie verso banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito, le imprese possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario che si affiancano alle richieste di sospensione mutui spiegata in questo articolo.
Precisamente esse sono:
- l’impossibilità di revoca fino al 30.09.2020 delle aperture di credito
- l’impossibilità di revoca dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29.02.2020.
- sospensione delle rate dei finanziamenti rateali
- sospensione delle rate dei leasing
- sospensione del computo dei giorni di sconfino
Allo stato attuale, manca una modulistica uniforme tra gli istituti di credito; spesso sono richiesti allegati da inoltrare via Pec e la chiusura della pratica mediante la sottoscrizione fisica dei documenti, fondamentale quindi contattare quanto prima i Vostri Istituti di Credito.
Rimango a disposizione.
Cordiali saluti
Tarabella Dott. Luca