Con la finanziaria 2023 ci sono stati importanti novità in ambito di Criptovalute che fino al 31/12/2022 erano comparate al possesso di valuta estera da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le criptovalute detenute tramite exchange esteri, wallet fisici o virtuali andavano inserite nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale senza pagamento IVAFE in quanto non si tratta di conti deposito.
Le plusvalenze sulle criptovalute andavano dichiarate nel quadro RT solo in caso di superamento della soglia di € 51.645,69 (i vecchi 100 milioni di lire) di giacenza di criptovalute e valuta estera per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi durante l’anno, considerando tutti i conti correnti, i conti deposito, gli exchange e i wallet detenuti. Per il calcolo della soglia si utilizza il tasso di cambio del 1° gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di superamento di questa soglia, l’imposta sulle plusvalenze valutarie, e quindi sulle criptovalute, era del 26%. Superando la soglia è anche possibile inserire le minusvalenze valutarie in compensazione delle plusvalenze da azioni, opzioni, futures, CFD e forex.
Vediamo come cambia la normativa dal 01/01/2023.
Criptovalute 2023: la nuova normativa fiscale
La novità principale rispetto al passato riguarda il fatto che i proventi realizzati tramite rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, rientrano nella categoria dei redditi diversi. Ai fini del calcolo della plusvalenza è necessario confrontare il controvalore in euro della moneta virtuale ceduta (accredita sul wallet della piattaforma il giorno della cessione) con il costo di acquisto della stessa. L’aspetto da evidenziare è che la plusvalenza si realizza ai fini fiscali per la cessione di cripto attività a fronte di valuta fiat o di beni o servizi. Non assume rilevanza lo scambio di una cripto attività con un’altra. Per il momento, in assenza di chiarimenti sul tema si ritiene che per la determinazione della plusvalenza occorre applicare la disposizione di cui all’art. 67 comma 1-bis TUIR, per effetto della quale si considerano cedute per prime le criptovalute acquisite in data più recente (Metodo LIFO – Last In First Out).
Esempio di calcolo:
Un soggetto ha acquistato 5.000 bitcoin al tasso BTC/EUR di 7. Il mese successivo acquista 3.000 bitcoin al tasso di 12. Nel mese di luglio ha convertito in euro 4.000 bitcoin al cambio di 180.
La plusvalenza realizzata – fiscalmente rilevante – è Metodo LIFO: plusvalenza = 4.000 * 180 – (3.000 * 12 + 1.000 * 7) = 720.000 – 43.000 = 677.000
Le plusvalenze da indicare del quadro RT devono essere convertite in euro. In questo caso la base imponibile è determinata assumendo il corrispettivo della cessione, ovvero il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo. Al fine di evitare l’emergere di fenomeni impositivi per importi non rilevanti (e generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come ad esempio nel caso di utilizzo di criptoattività nel settore del gaming), è stata prevista una soglia di esclusione da imposizione pari a euro 2.000 per anno d’imposta. Conseguentemente, si consente la riportabilità in avanti delle minusvalenze solo se di importi superiori a euro 2.000.
Criptovalute: quante tasse si pagano?
Con le modifiche introdotte si prevede:
L’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento;
• La possibilità di esercitare l’opzione del cd. regime del risparmio amministrato o risparmio gestito presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati;
• L’eliminazione dell’applicazione della lett. c-ter) dell’art. 67 comma 1 del TUIR che considera come generatrice di plusvalenze la cessione a titolo oneroso di valute estere detenute su depositi o conti correnti nel periodo di imposta per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi e per un importo che supera la soglia di 51.545,69 euro, determinato sulla base del cambio al primo gennaio di ciascun periodo di imposta. Si trattava di una fattispecie di cessione di valuta virtuale che dava luogo alla generazione di redditi diversi, esclusivamente al verificarsi delle condizioni temporali e quantitative indicate. Tale fattispecie risulta non più applicabile alle criptovalute in quanto la nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR comprende tra le plusvalenze e i proventi tassabili tutte le cessioni a tiolo oneroso, che superano la soglia minima di 2.000 euro. Cryptovalute: come si compila il quadro RT. Nel quadro RT, in corrispondenza della sezione dedicata alle plusvalenze soggette ad applicazione dell’imposta sostitutiva al 26% si deve indicare:
• Il valore complessivo delle valute cedute nel corso dell’anno valorizzate al cambio del giorno di cessione;
• Il valore complessivo delle valute acquistate, utilizzando il metodo “LIFO” (last in, first out), per la determinazione dei valori di acquisto delle valute cedute.
Il costo di acquisto della moneta, se non documentabile, può essere calcolato. Nel caso è necessario dividere l’importo del bonifico effettuato all’exchanger per il numero di Criptovalute acquistate.
Da questa differenza, qualora emerga una plusvalenza deve essere assoggettata a tassazione con imposta sostitutiva del 26%. Il versamento dell’imposta avviene con la scadenza ordinaria di pagamento delle imposte sui redditi (attualmente il 30 giugno). Il codice tributo da utilizzare con modello F24 è il seguente:
1100: Imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR mentre l’anno di imposta da indicare è quello oggetto di dichiarazione.
Criptovalute: come gestisco le minusvalenze?
Se nell’anno se hai realizzato esclusivamente delle minusvalenze, non hai alcun obbligo di dichiararle ai fini fiscali. Tuttavia, devi sapere che può esserci un vantaggio nel compilare il Quadro RT del modello Redditi PF anche in caso di realizzazione di sole minusvalenze. Infatti, tali minusvalenze possono essere utilizzate nell’esercizio in corso e nei quattro successivi per la compensazione con altre plusvalenze realizzate dal contribuente, superata la soglia di 2.000 euro.
Inoltre, le plusvalenze in oggetto possono essere compensate, oltre che con le minusvalenze della stessa specie (derivanti dalla cessione di Criptovalute), anche i minusvalori realizzati per esempio dalla vendita di partecipazioni qualificate e non qualificate, dalla cessione o chiusura di contratti derivati, etc. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalla plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.
Criptovalute 2023: devo compilare il quadro RW?
Le persone fisiche che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono obbligate a dichiarane il possesso. Tale adempimento si esplica attraverso la compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi. Nel quadro si devono includere tutte le cryptovalute “indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia“.
Criptovalute: quali documenti devo conservare?
Ai fini di una corretta compilazione dei quadri sarà fondamentale richiedere delle certificazioni rilasciate dai broker esteri, da preservarsi ai fini di un eventuale riscontro richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria.
Criptovalute: cosa succederà nei prossimi mesi?
Nella primavera 2023 entrerà in vigore il Regolamento comunitario relativo ai mercati di criptoattività
(Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCAR) con cui l’Unione europea sarà tra le prime giurisdizioni al mondo a dotarsi di un quadro organico di norme tese a regolare il comparto.
Con MiCAR si opera una distinzione tra le c.d. stablecoins, legate a un valore “sottostante” o il cui valore è reso stabile tramite il legame a una valuta avente corso legale, e tutte le altre cripto-attività, come ad esempio quelle decentralizzate del tipo bitcoin:
– per le stablecoins viene previsto un regime autorizzativo e l’assoggettamento a una serie di requisiti
anche di natura prudenziale;
– per le altre cripto-attività non è invece previsto un regime di autorizzazione e supervisione; esse possono non essere associabili a un soggetto centralizzato identificabile e quindi assoggettabile a autorizzazione e regolamentazione. MiCAR ne regola comunque l’eventuale offerta al pubblico e l’ammissione alle negoziazioni (con obblighi di disclosure e di condotta). MiCAR disciplina poi anche i servizi relativi all’impiego di cripto-attività (servizi di cambio, custodia e negoziazione), che potranno essere offerti dai crypto-asset service providers (CASP), appositamente autorizzati ai sensi del Regolamento. I fornitori di tali servizi saranno destinatari di requisiti prudenziali e organizzativi simili a quelli previsti per gli intermediari tradizionali, nonché di specifici obblighi comportamentali nei confronti della propria clientela.
Criptovalute: regolarizzazione del passato
Viene anche concessa la possibilità di sanare le situazioni pregresse, che permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione.
A tal fine occorre:
– presentare un’apposita istanza;
– versare la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute
al termine di ogni anno o al momento del realizzo. Viene anche chiarito che il contribuente, ove intenda effettuare la regolarizzazione, deve presentare un’istanza di emersione secondo un modello che sarà approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
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