Dal 1° gennaio 2021 sono in vigore le nuove regole per il default bancario contenute nel regolamento UE sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013).
Le Banche devono classificare in stato di default il cliente che non adempie per tre mesi alle proprie obbligazioni creditizie vantate dal gruppo bancario o finanziario nei suoi confronti qualora l’ammontare dell’inadempimento sia superiore a 100 euro e all’1% del totale delle obbligazioni creditizie complessivamente vantate dalla banca.
In sostanza, da gennaio gli addebiti automatici potrebbero non essere più consentiti sui conti correnti se non coperti da liquidità sufficienti. Si è quindi soggetti alla segnalazione di cattivo pagatore se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- la banca giudica improbabile che, senza azioni come l’escussione delle garanzie, il debitore adempia alla sua obbligazione (criterio già in vigore);
- il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (per le amministrazioni pubbliche 180 giorni) nel pagamento di un’obbligazione rilevante, considerando tale un debito scaduto che superi 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse (soglia assoluta) oppure l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
Superate le due soglie, parte il conteggio dei giorni consecutivi di “scaduto”, dopo i quali il debitore è classificato in stato di default.