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Tag: dl agosto

1 Settembre 20206 Luglio 2022Blog, Commercialista Verbania, Risparmio Fiscale

I contributi a fondo perduto del D.L AGOSTO.

Tra le misure a sostegno dell’economia introdotte dal D.L. 104/2020 (DL AGOSTO), è importante porre l’attenzione sui contributi a fondo perduto per il settore ristorazione e per le attività economiche dei centri storici, vediamoli nel dettaglio.

Il contributo per il settore ristorazione

Questa tipologia di contributo a fondo perduto è rivolto alle attività di:
– ristorazione con somministrazione (Ateco 56.10.11);
– mense (Ateco 56.29.10);
– catering continuativo su base contrattuale (ossia la fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole, ecc. – Ateco 56.29.20).

Il contributo viene erogato alle imprese in attività al 15.08.2020, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, agricoli e alimentari. Spetta a condizione che l’ammontare di fatturato e corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 di fatturato e corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. In altre parole, se il fatturato medio del quadrimestre 2019 è 40.000 euro, il fatturato medio del quadrimestre 2020 deve essere inferiore ai 30.000 euro al fine di poter accedere al contributo.

Per fare richiesta il soggetto dovrà registrarsi sulla piattaforma digitale detta “piattaforma della ristorazione” che sarà messa a disposizione dal concessionario convenzionato prescelto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali oppure recarsi direttamente agli sportelli del concessionario.
Il soggetto che fa domanda, per il riconoscimento del beneficio, dovrà versare un importo a titolo di adesione all’iniziativa di sostegno, stabilito con decreto da emanarsi entro il 14.09.2020, che prevederà anche i criteri di attribuzione. Sempre entro il 14.09 il Mipaaf con il MEF emanerà un decreto per stabilire criteri, modalità e ammontare del contributo. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap e non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi

Il contributo verrà quindi erogato in due tranche:
– anticipo del 90% dell’importo all’accettazione della domanda, dopo la presentazione dei documenti fiscali che certificano gli acquisti (anche non quietanzati) e dell’autocertificazione del possesso dei requisiti e del rispetto delle leggi antimafia (art. 67, D.Lgs. 159/2011);
– residuo 10% dopo la presentazione delle quietanze di pagamento con modalità tracciabili.

Il contributo per le attività economiche dei centri storici

Questa tipòolgia di contributo verrà erogata ai soggetti che esercitano attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A, ossia i centri storici (ed equipollenti) dei Comuni capoluogo di Provincia (o città metropolitane) che abbiano registrato presenze turistiche estere:
– per i Comuni capoluogo di Provincia: in numero almeno 3 volte superiore ai residenti;
– per i Comuni capoluogo di città metropolitana: in numero maggiore o uguale a quello dei residenti.

Spetta a condizione che l’ammontare di fatturato e corrispettivi a condizione che fatturato e corrispettivi di giugno 2020 siano inferiori ai 2/3 del fatturato e corrispettivi di giugno 2019.

L’ammontare del contributi si determinano applicando alla differenza tra il mese di giugno 2020 ed il mese di giugno 2019 le seguenti percentuali:
– 15% con ricavi/compensi fino a 400.000 nel 2019;
– 10% tra 400.000 e 1 milione;
– 5% per valori superiori a un milione.
L’importo minimo del contributo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi (anche per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.07.2019) e l’importo massimo è di 150.000 euro.

 

Rimaniamo come sempre a vostra disposizione per approfondire gli argomenti.

Cordiali saluti

Tarabella Dott. Luca

31 Agosto 20206 Luglio 2022Blog, Commercialista Verbania, Risparmio Fiscale

Il DL AGOSTO prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa. Quanto conviene?

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio potranno – in deroga a quanto disposto dall’art. 24626 c.c. e di ogni altra disposizione oggi vigente – rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di controllo, ad esclusione degli immobili al cui scambio e produzione è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione dei beni d’impresa prevista dal decreto Agosto è senza dubbio caraterizzata da alcuni elementi di notevole interesse:

  1. la possibilità di optare per una rivalutazione di uno o più beni solo con valenza civilistica;
  2. un valore molto basso dell’imposta sostitutiva  per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, che passa dal 12-14% delle vecchie aliquote al 3%;
  3. dà riconoscimento immediato ai plusvalori rivalutati ià a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata ossia già dall’esercizio 2021 (modello Redditi 2022). Basti solo pensare che la legge di Bilancio 2020 ha disposto che gli effetti della rivalutazione decorrono dal terzo esercizio successivo (dal 2022, per i soggetti solari), in termini generali e dall’inizio del quarto esercizio successivo (dal 1° gennaio 2023, per i soggetti solari), per le plusvalenze e le minusvalenze.
Ad esempio
Sarà dunque possibile:
– rivalutare un cespite e lasciare inalterato il valore degli altri;
– oppure ancora rivalutare una strumentazione solo civilisticamente, rivalutare un altro bene sia civilisticamente che fiscalmente a macchina solo civilisticamente, rivalutare la seconda anche fiscalmente (pagando il 3%) e non rivalutare la terza.
La scelta di non rivalutare un singolo bene potrà essere presa anche in funzione della possibile cessione di quel cespite prima del 2024, anno dal quale la rivalutazione assume efficacia per le plusvalenze. Analogamente si potrà scegliere di rivalutare un singolo immobile strumentale tra i più fabbricati posseduti, ipotizzando una vendita a partire dal 2024.

In termini operativi

Nel caso in cui si decida di rivalutare una serie di beni già completamente ammortizzati per 100.000 euro – a fronte di un costo di 3.000 euro (da pagare a giugno 2021-2022-2023 con rate di 20 euro ciascuna) – si otterrebbe un risparmio d’imposta del 27,9% (IRES 24% + IRAP 3,9%) pari a 5.580 euro all’anno per 5 anni per un totale di 27.900.
Quindi ho speso 3.000 euro e risparmio 5.580 euro all’anno per 5 anni.

Saldo attivo di rivalutazione

Con riferimento al saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite si speciica che quest’ultimo deve essere imputato in bilancio al capitale o accantonato in una speciale riserva designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del Codice civile”.
Ai fini fiscali, inoltre, il saldo attivo costituisce una “riserva in sospensione di imposta” tassato, ai sensi dell’art. 13, legge n. 342/2000, in caso di distribuzione ai soci.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui:
– la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
– le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.
Il saldo attivo di rivalutazione – qualora affrancato – è liberamente distribuibile ai soci e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione. Poiché le riserve di rivalutazione, una volta affrancate, confluiscono tra le riserve di utili, in caso di distribuzione, il socio deve assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi.
Qualora desideriate effettuare delle simulazioni vi chiediamo cortesemente di contattarci.
Cordiali saluti
Tarabella Dott. Luca

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